ACCATASTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Nota AdT del 22/06/2012 prot. 31892
Si riportano poche semplici indicazioni, tratte dai suddetti riferimenti normativi, a favore del cittadino che ha fatto realizzare questa tipologia di impianto per prevalenti usi domestici :
1. […] Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.
2. […] non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.
In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
— la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;
— la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
— per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 mc, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.
3. […] si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, l’Agenzia del territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. […] L’obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull’immobile. All’uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, può incaricare dell’adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.
[…]La risoluzione del Territorio n. 3/T/2008 prevede come unica esenzione dall’obbligo di accatastamento gli impianti di piccola dimensione situati sugli edifici, prevalentemente destinati alla produzione di energia per usi domestici: il caso-tipo dell’impianto di 3-6 kW costruito sul tetto di un’abitazione monofamiliare o bifamiliare. In questi casi, i soggetti che realizzano impianti sugli edifici con entrata in esercizio a partire dal 1° giugno 2011 – e conseguente applicazione degli incentivi del cosiddetto quarto conto energia, Dm 5 maggio 2011 – non dovrebbero essere soggetti a obbligo di accatastamento e quindi al pagamento dell’Ici.