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ACCATASTAMENTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI

decreto-rinnovabili-gifi-anie-osservazioniRiferimenti:

Risoluzione AdT n. 3/T/2008

Nota AdT del 22/06/2012 prot. 31892

Si riportano poche semplici indicazioni, tratte dai suddetti riferimenti normativi,  a favore del cittadino che ha fatto realizzare questa tipologia di impianto per prevalenti usi domestici :

1. […] Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite all’articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

2. […] non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.

In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

— la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

— la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 mc, in coerenza con il limite volumetrico stabilito all’articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28.

3. […] si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell’unità immobiliare a cui l’impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall’amministrazione catastale. In tal senso, l’Agenzia del territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. […] L’obbligo della dichiarazione in catasto, quando ne ricorrono i presupposti, resta in carico ai titolari dei diritti reali sull’immobile. All’uopo pare utile rammentare che il soggetto obbligato, in base ai principi generali stabiliti dall’ordinamento, può incaricare dell’adempimento altri soggetti, mediante specifica delega redatta nelle forme di legge; in tale circostanza, la dichiarazione è sottoscritta, per la proprietà, dal soggetto delegato.

da “Il sole 24 ORE”

[…]La risoluzione del Territorio n. 3/T/2008 prevede come unica esenzione dall’obbligo di accatastamento gli impianti di piccola dimensione situati sugli edifici, prevalentemente destinati alla produzione di energia per usi domestici: il caso-tipo dell’impianto di 3-6 kW costruito sul tetto di un’abitazione monofamiliare o bifamiliare. In questi casi, i soggetti che realizzano impianti sugli edifici con entrata in esercizio a partire dal 1° giugno 2011 – e conseguente applicazione degli incentivi del cosiddetto quarto  conto energia, Dm 5 maggio 2011 – non dovrebbero essere soggetti a obbligo di accatastamento e quindi al pagamento dell’Ici.

Epgl reale sull’ACE piemontese

Fonte : Energia News

Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche

[…] si segnala che sull’attestato,
nel riquadro relativo alla classificazione energetica, d’ora in
avanti, verrà mostrato l’indice di prestazione globale
dell’edificio oggetto di certificazione nella località reale.

Tale modifica si è resa necessaria al fine di esplicitare
l’indice di prestazione energetica
richiesto dall’articolo 6 comma 2 quater del dlgs 192/2005, come
integrato dal dlgls 28/2011, che deve essere inserito negli annunci
commerciali relativi all’offerta di trasferimento a titolo oneroso di
immobili.

La classe attribuita continua ad essere riferita all’indice calcolato
nella località campione (EPl TO) con riferimento alla DGR
43-11965 del 4 agosto 2009.

nuova versione SICEE

Fonte : Energia News 

Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche

[…]

Si segnala che dal giorno 18/04/2012 saranno implementate nel SICEE alcune nuovefunzionalità.

Le modifiche più importanti riguarderanno gli aspetti riepilogati di seguito.

ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DI ACE
Viene resa disponile al Certificatore una funzionalità che riguarda la possibilità di sostituire e annullare Attestati di Certificazione Energetica contenenti errori materiali o riguardanti situazioni non più attuali.
Nei casi, ad esempio, di:
Errori materiali
Ristrutturazione edilizia di immobili già dotati di ACE
Riqualificazione energetica di immobili già dotati di ACE
Frazionamento di Unità Immobiliari
Accorpamento di Unità Immobiliari
Il Certificatore potrà redigere e caricare a sistema una nuova certificazione in sostituzione di quella depositata nel SICEE che verrà archiviata in formato storicizzato.
Le modalità da seguire per sostituire uno o più Attestati di Certificazione Energetica sono illustrate al paragrafo 18 della versione aggiornata della Guida che sarà disponibile sul sito della Regione Piemonte all’URL il giorno del rilascio delle nuove funzionalità

Fai clic per accedere a SICEE_Guida_utilizzo.pdf

e accessibile anche tramite la pagina personale del Certificatore.

Da questo momento non è più necessario inviare comunicazioni di annullamento/sostituzione alla casella certificazione.energetica@regione.piemonte.it :
comunicazioni pervenute via mail in tal senso saranno, quindi, cestinate.

IMPORTANTE: si ricorda che le attività di controllo di ARPA si svolgono analizzando i
certificati validi.
Pertanto le certificazioni che avessero perso le caratteristiche di validità (ad esempio per modifica delle prestazioni energetiche) o contenenti errori materiali (ad esempio: riferimenti catastali errati) devono comunque essere sostituite anche se precedentemente già segnalate via mail.
Gli attestati annullati rimangono archiviati nel sistema e disponibili per la sola consultazione e non possono più essere utilizzati.
A tal fine sui documenti annullati verrà apposta la dicitura “ANNULLATO”.
L’aggiornamento degli attestati deve avvenire entro 90 giorni dall’attivazione della procedura di sostituzione.

DESTINAZIONE USO RESIDENZIALE:
Nel caso in cui si stia procedendo alla certificazione energetica di un edificio adibito a destinazione d’uso E.1 (1) e E.1 (2), all’interno del box 2 “dati tecnici generali” dovranno essere selezioni da appositi menù a tendina le seguenti informazioni:
Tipo impianto
Tipologia dell’edificio
Caratteristiche dell’edificio
Per maggiori informazioni fare riferimento all’aggiornamento della Guida alla compilazione.

ACQUA CALDA SANITARIA
Con la nuova versione, nel box 3 “indici di fabbisogno” è stato inserito un nuovo controllo sul fabbisogno di acqua calda sanitaria per l’edificio oggetto di certificazione ai sensi della normativa tecnica UNI TS 11300 / 2.
Se tale normativa non prevede un fabbisogno standard di acqua calda sanitaria (ad esempio immobili a destinazione d’uso E.5) occorre selezionare “NO”, e le seguenti caselle relative ai fabbisogno di energia termica utile per acs, fabbisogno di energia utile per ACS soddisfatto da fonti rinnovabili e EPacs, saranno disattivate.
In caso contrario, selezionando “SI”, potranno essere compilati i successivi campi. In particolare è stato eliminato il rendimento medio globale stagionale dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e pertanto si dovrà imputare direttamente il valore di EPacs.

CALDAIA … manutenzione e BOLLINO VERDE (Regione Piemonte)

Il bollino verde è una ricevuta rilasciata dalle imprese di manutenzione abilitate attestante la regolare esecuzione delle operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici previste dalle vigenti norme in materia di efficienza energetica (D.Lgs. 192/05 e L.R. 13/07).
In base alla D.G.R. n. 85-9702 del 30/09/08 (in vigore dal 15/10/2009) il bollino verde:

– è gratuito e obbligatorio;

– deve essere rinnovato ogni 2 anni per gli impianti di potenza superiore o uguale a 35 kW, ogni 4 anni per gli impianti di potenza inferiore;

– può essere rilasciato unicamente dalle imprese iscritte in un apposito elenco regionale gestito dalla Camera di Commercio di Torino, le quali provvederanno a trasmettere i risultati dei controlli alla Provincia per via telematica o, fino al 2012, in formato cartaceo.

 

E’ importante rilevare che dal 15/10/2009 la periodicità prevista per l’apposizione del bollino non coincide più con le scadenze delle manutenzioni e dei controlli di efficienza energetica, per le quali occorre fare riferimento a quanto indicato nella tabella soprastante.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E FONTI NORMATIVE consultare http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/verde.htm

[…] testi ed immagini derivanti da siti istituzionali di: REGIONE PIEMONTE, PROVINCIA DI ASTI

 

 

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